Art. 2.

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la valorizzazione del patrimonio edilizio, di seguito denominato «Fondo».
      2. Le risorse attribuite al Fondo sono destinate ai comuni per risarcire i proprietari degli immobili occupati di cui al comma 1 e per finanziare le attività di recupero del patrimonio edilizio di proprietà comunale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo ai sensi del comma 2.